Regolamento d'uso (Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c) del decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, introdotto dal decreto del Ministro dell’Interno 06 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del ministro dell’Interno 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell’Interno 06 giugno 2005 recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a n. 10.000 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il giuoco del calcio).
L’accesso e la permanenza nell’IMPIANTO SPORTIVO in occasione delle partite di calcio comporta l’accettazione del “Regolamento d’Uso dell’Impianto”. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
- il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa comunicazione alla società delle generalità del nuovo fruitore;
- per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato;
- è vietato/a tra l’altro:
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;
- arrampicarsi sulle strutture dello stadio;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell ’impianto;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
- introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all ’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
- qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, cori o altre manifestazioni di intolleranza;
- accedere e trattenersi all ’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- uscire e rientrare dall'impianto durante la manifestazione per nessuna ragione.
- E’ fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza, anche mediante fax o e-mail, alla società che organizza l’incontro, indicando le proprie generalità complete.
Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’art. 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989.n.401, e successive modificazioni, ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.
Si segnala, infine, che l’impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all’interno che all’esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1996.